Il Tar della Puglia ha accolto l’istanza cautelare per un ricorso presentato dal titolare di un centro scommesse a cui era stato notificato dal Questore di Taranto la revoca della licenza poiché il locale si trova a meno di 250 metri da luoghi considerati sensibili.

Il Collegio pugliese ha dichiarato: ” le modifiche introdotte all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 (le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.

Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione), contrariamente a quanto stabilito dalla Questura di Taranto, sembrano concretare i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, ma i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, intesi, nella fattispecie in esame, come sopravvenuta insussistenza/irrilevanza (anche sul piano concreto) dell’interesse di tutela della pubblica sicurezza (sopravvenuto interesse pubblico in senso “negativo”) originariamente definito dalla precedente corrispondente norma regionale, atteso che la novella normativa regionale del giugno 2019 non contempla più i divieti inizialmente previsti” e conclude sostenendo che: “le citate modifiche legislative regionali prevedono (con formula ampia) la salvezza delle autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa”

Fonte: Agimeg.it

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